Noi per voi
Se hai un congiuto con disabilità grave ...
In base al Decreto del Presidente del Cosiglio dei Ministri del 29/11/2001 sui Lea (Livelli essenziali di assistenza), norme cogenti in base all'art. 54 della legge 289/2002, il Servizio Sanitario Nazionale è obbligato a garantire alle persone con disabilità grave, fra l'altro:
- le prestazioni di "assistenza domiciliare" (anche badante, familiari medesimi ecc., per provvedere a domicilio al soggetto non autosufficiente) con il 50% del costo a carico delle Asl;
- la frequenza dei centri diurni indicati come "prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socio-riabilitative in regime semiresidenziale per disabilità gravi". Costi a carico dell'Asl nella misura minima del 70%;
- il ricovero in comunità alloggio: "le prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative in regime residenziale per disabili gravi", con rette a carico delle Asl dal 40% al 70%.
I Comuni integrano obbligatoriamente la quota alberghiera dell'utente per l'importo ulteriore all'ISEE
Domande frequenti
Forse non tutti sanno che:
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GLI OSPEDALI E LE CASE DI CURA NON POSSONO DIMETTERE IL MALATO NON AUTOSUFFICIENTE, PERCHÉ NON SONO I FAMILIARI CHE DEVONO TROVARE UNA RSA DEFINITIVA» Se i parenti della persona malata non sono disponibili ad accettare le dimissioni del proprio congiunto non autosufficiente possono opporsi alle dimissioni, come previsto dalla normativa vigente. In base all’art. 23 della Costituzione «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge»: non avendo mai il Parlamento approvato norme per assegnare ai congiunti compiti affidati al Servizio sanitario resta confermato l'obbligo sopra riportato stabilito dall’art. 2 della legge 833/1978.
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Se ci opponiamo alle dimissioni di un nostro congiunto non autosufficiente, il paziente rimane a carico del Servizio sanitario nazionale, che può disporne il trasferimento in altro reparto o in altra struttura. L’importante è che ogni eventuale trasferimento rimanga a carico del Servizio sanitario: ai parenti non può essere chiesto di attivarsi in alcun modo (prenotazione e/o pagamento dell’ambulanza, ecc.).
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Non è vero che esiste un limite di tempo ai ricoveri in ospedali, case di cura e centri di riabilitazione. L’art. 2 della legge 833/1978 stabilisce che il Servizio sanitario è tenuto ad assicurare «la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia e la durata».