Di seguito tre argomentazioni per cui il PdL 29/2021 deve essere respinto in quanto palesemente illegittimo e dichiaratamente contrario alla legge nazionale ma, soprattutto ai principi di dignità ed autonomia di una persona disabile e/o non autosufficiente.
1. IL DIRITTO
Premesso che la preoccupazione espressa in ordine alle negative ricadute sui bilanci dei Comuni ( “Senza copertura finanziaria statale, Regione, Ulss e Comuni non sono in grado di far fronte alla spesa”.) non giustifica la ragione, nè la necessità di normare con “autentica interpretazione” l’articolo 6 comma 4 della legge 30/2009 (“disposizioni per l’istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina”),
quanto prevede il Pdl regionale 29/2021 è incontrovertibilmente in contrasto con la normativa nazionale (LEA) che purtroppo la “buona” prassi in Veneto ignora da tempo come ci dimostrano i numeri di seguito riportati.
Oltre il 25% della popolazione veneta supera i 65 anni: i posti letto accreditati sono circa 34.500 mentre la Regione garantisce circa 23.000 impegnative.
La differenza, pari a 11.500 impegnative, circa 1/3 del totale, non hanno a garanzia la quota sanitaria che viene addebitata all’utente anziano/disabile/non autosufficiente con rette a partire da 2.500 €/mese fino a superare 3.000 €/mese.
Se consideriamo che il primo livello di quota sanitaria, sempre per il Veneto, è pari a 49 €/die significa che la retta giornaliera dovrebbe ammontare a 98 €/die
Conclusione: quando la retta supera i 98 €/die (cosa che avviene abitualmente) il surplus di spesa va a pesare sul bilancio dei Comuni che così facendo si fanno carico anche di una parte della quota sanitaria
Ricordiamo che il Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza è stato istituito per sovvenzionare la compartecipazione alla quota sociale (pari di norma a circa al 50% della retta) per legge a carico dei Comuni ed, in base all’ISEE (indicatore situazione economica equivalente), dell’utente (v. DPCM n. 159/2013 come modificato con decreto legge n. 42 del 2016, convertito con legge 26 maggio 2016, n. 89).
Come viene utilizzato il fondo per la non autosufficienza? Sappiamo che con Dpcm i del 21 novembre 2019, è stato adottato il Piano per la non autosufficienza relativo al triennio 2019-2021 e sono state ripartite alle regioni le risorse del Fondo per le non autosufficienze relative al triennio considerato, assegnando alla Regione del Veneto le
quote di € 45.512.080 per l’annualità 2019, € 45.337.400 per l’annualità 2020 e € 45.170.660 per l’annualità 2021, come da allegati al decreto stesso.
A questo punto non si può del tutto escludere di essere in presenza di un eventuale danno erariale che nell'ordinamento giuridico italiano, è il danno subito dallo Stato o da un altro ente pubblico a causa dell'azione o dell'omissione di un soggetto che agisce per conto della pubblica amministrazione e che può quindi consistere in un danno emergente, un'entrata non acquisita o una spesa sostenuta.
LA NORMATIVA ESISTE GIA’: BISOGNA APPLICARLA!
2. I RISTORI ALLE RSA
Con la Delibera Regionale n.° 1741 del 15 dicembre 2020 , presentata dall’assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali, Dott.ssa Manuela Lanzarin, 4.000.000,00 € sono stati destinati dalla Regione del Veneto ai Centri Servizi per l’assistenza agli anziani non autosufficienti come ristoro compensativo a fronte degli effetti negativi, conseguenti alle restrizioni per l’emergenza Covid-19, somma che va ad aggiungersi ai 12.845.879,25 € già stanziati lo scorso novembre con la stessa destinazione.
L’atto approvato dalla Giunta riconosce il contributo straordinario per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2020 disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100016 "Fondo regionale per le politiche sociali - Trasferimenti per le attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. a, LR 13/4/2001, n. 11)" del Bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020.
Mentre Nas e Procure stanno ancora indagando su eventuali inadempienze nelle Rsa, a verifica della grave strage di anziani avvenuta all’interno dei C.S. durante la pandemia, con questo provvedimento la Regione ristora a fondo perduto anche i Gestori che non hanno saputo fare fronte alla diffusione del contagio e dei decessi.
Conclusione: alla luce di questa delibera, con tutte le implicazioni etiche e morali che non possiamo esporre in questa sede, diventa impossibile giustificare il pdl 29/2021
3. LA NON AUTOSUFFICIENZA
Ricordiamo che la condizione di non autosufficienza, incapacità della persona di svolgere autonomamente o meno le funzioni essenziali della vita quotidiana, può essere causata da una patologia degenerativa (Alzheimer, Parkinsons, ), da un incidente o dall’esito di una grave malattia (es.ictus).
Per questa categoria di pazienti si tende a negare il carattere sanitario delle cure di cui necessitano motivo per cui i provvedimenti che li riguardano, vengono classificati come prestazioni residenziali , socio-assistenziali, socio-sanitarie, sanitarie a rilevanza sociale, sociali a rilevanza sanitaria, socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria
LA VERITA'
La natura sanitaria delle cure dei malati cronici non autosufficienti è inconfutabilmente comprovata dal fatto che esse sono indifferibili: significa che una presa in carico non tempestiva potrebbe portare alla morte la persona malata o causare un ulteriore peggioramento delle condizioni di salute ed autonomia.
Il 90 % degli utenti non autosufficiente residenti in RSA è costituito da persone per le quali ogni aspetto della loro presa in carico è pertinente alla tutela della loro salute.
Stiamo parlando di
-
Persone affette da demenza e parkinsonismo
-
Malati poli-patologici affetti da malattie croniche invalidanti quali: esiti di incidenti vascolari cerebrali acuti, malattie neuro-degenerative in fase avanzata, broncopneumopatie croniche, cardiopatie ischemiche e/o ipertensive con comorbilità, insufficienza renale cronica.
Tutti questi pazienti necessitano di elevate attenzioni sanitarie, quali rilevazione dei parametri vitali, accertamenti, sostegno psicologico, fisioterapia.
CONCLUSIONI
E’ urgente rivedere l’attuale definizione di utente della rsa che attualmente ascrive queste persone al comparto sociale anziché a quello strettamente sanitario e bisogna riformare le RSA: non va dimenticato che una corretta presa in carico sanitaria da parte del SSN di tutti questi malati è un loro diritto e voi ne siete i garanti.
Non è accettabile che una società civile contempli i trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari riconosciuti ad una persona disabile/non autosufficiente in quanto tale, come una fonte di reddito aggiuntiva di cui chiedere conto per coprire le falle della gestione della sanità territoriale veneta invece di pretendere la copertura finanziaria statale.
La negazione di competenza e di prestazioni del Servizio sanitario, al contrario, attribuisce al comparto sociale ed alle amministrazioni comunali un onere economico che non spetta loro e soprattutto che non va coperto dal Fondo regionale per la non autosufficienza ma dal SSN.
L’associazione Di.A.N.A. per i diritti delle persone non autosufficienti rivolge questo appello alle coscienze degli amministratori:
-
E’ FONDAMENTALE che il criterio di compartecipazione alla quota sociale in base all’ISEE (LEA) venga mantenuto e rispettato come stabilito dalle sentenze del Consiglio di Stato n° 838, 841 e 842 del 2016 e, in data 11/01/2021 la Sentenza n. 00316/2021 del Consiglio di Stato nella quale il CDS si pronuncia ancora una volta evidenziando quali sono i criteri di riparto della spesa per il ricovero delle persone con Disabilità e/o anziani non autosufficienti nelle strutture residenziali previsti e definiti dai LEA
-
E’ FONDAMENTALE che il disegno di legge Regionale venga respinto perché palesemente illegittimo e dichiaratamente contrario alla legge nazionale ma, soprattutto ai principi di dignità ed autonomia di una persona disabile e/o non autosufficiente.